PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assistenti di vigilanza).

      1. Al fine di assicurare la conduzione dei centri di prima accoglienza e delle comunità, di cui agli articoli 9 e 10 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere alla immediata copertura di ottanta posti di assistente di vigilanza, VI qualifica funzionale - posizione economica B3, mediante immissione in ruolo del personale che ha svolto, nelle predette strutture, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione diurna e notturna.

Art. 2.
(Riserva di posti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il 20 per cento dei posti del profilo professionale di assistente di vigilanza, VI qualifica funzionale - posizione economica B3 è riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti e i servizi minorili, previo superamento di un apposito corso di formazione.

Art. 3.
(Assunzione).

      1. L'inquadramento del personale di cui agli articoli 1 e 2 avviene previa domanda dell'interessato da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è subordinata al superamento di una prova teorico-pratica al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relativi alle funzioni da espletare.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della prova di cui al comma 2 del presente articolo e del corso di formazione di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Inquadramento).

      1. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2004, ha prestato servizio continuativamente per almeno cinque anni nei centri di prima accoglienza o nelle comunità di cui all'articolo 1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, è inquadrato, previo superamento della prova teorico-pratica di cui al comma 2 dell'articolo 3, nel profilo professionale di assistente di vigilanza, VI qualifica funzionale-posizione economica B3.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.295.555 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 6.
(Cessazione delle convenzioni).

      1. All'atto dell'immissione in ruolo del personale indicato negli articoli 1 e 2, il Dipartimento per la giustizia minorile pianifica parallelamente la cessazione delle convenzioni in atto stipulate ai sensi dell'articolo 10 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.